Whistleblowing SSE2

Segnala in modo sicuro e riservato

Sardinia Solar Energy 2 (SSE2) promuove una cultura aziendale fondata su integrità, responsabilità, trasparenza e rispetto delle regole.

In conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, SSE2 mette a disposizione un canale interno dedicato attraverso il quale è possibile segnalare, in modo sicuro e riservato, comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea e che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della società.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede e sulla base di informazioni ritenute veritiere al momento della comunicazione.

FAI UNA SEGNALAZIONE


Cos’è il Whistleblowing

Il Whistleblowing è uno strumento che consente a chi, nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale, viene a conoscenza di possibili illeciti o irregolarità di segnalarli attraverso canali protetti.

Il sistema ha lo scopo di favorire l’emersione tempestiva di comportamenti non conformi alla legge, alle procedure aziendali o ai principi di correttezza e integrità, garantendo la riservatezza della persona segnalante e la protezione da eventuali comportamenti ritorsivi.


Chi può effettuare una segnalazione

Il canale è accessibile ai soggetti che abbiano acquisito informazioni su possibili violazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo o professionale, tra cui:

  • lavoratori subordinati e collaboratori;
  • lavoratori autonomi e consulenti;
  • liberi professionisti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  • dipendenti e collaboratori di fornitori, appaltatori, subappaltatori e partner commerciali;
  • candidati e persone coinvolte in processi di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • ex lavoratori e soggetti il cui rapporto con la società sia cessato, quando le informazioni siano state acquisite durante il rapporto.

Le tutele previste dalla normativa possono estendersi, nei casi previsti dalla legge, anche ai facilitatori e alle persone legate al segnalante da rapporti personali o professionali.


Cosa può essere segnalato

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che possano costituire una violazione.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea;
  • frodi, corruzione o altri comportamenti illeciti;
  • violazioni in materia di appalti, ambiente, salute e sicurezza;
  • violazioni relative ai servizi, ai prodotti e ai mercati finanziari;
  • condotte che possano compromettere la sicurezza delle attività o degli impianti;
  • violazioni delle procedure e dei sistemi di controllo aziendali;
  • condotte volte a occultare o impedire l’accertamento di una violazione;
  • atti o comportamenti che possano arrecare un danno all’interesse pubblico o all’integrità della società.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e consentire una verifica dei fatti rappresentati.

È utile indicare, quando disponibili:

  • una descrizione chiara dei fatti;
  • il luogo e il periodo in cui si sono verificati;
  • le persone coinvolte;
  • eventuali persone informate sui fatti;
  • documenti, comunicazioni o altri elementi utili alla verifica.

Non è necessario essere in possesso di prove definitive. È tuttavia necessario avere fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.


Cosa non deve essere segnalato attraverso questo canale

Il canale Whistleblowing non deve essere utilizzato per:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste relative esclusivamente a un interesse personale;
  • controversie individuali riguardanti il rapporto di lavoro, quando non siano collegate a violazioni rilevanti ai sensi della normativa Whistleblowing;
  • reclami commerciali o richieste di assistenza ordinaria;
  • segnalazioni fondate esclusivamente su indiscrezioni o informazioni prive di elementi concreti;
  • accuse consapevolmente false o effettuate con dolo o colpa grave.

Per richieste di carattere generale o commerciale è possibile utilizzare i normali canali di contatto di Futura Group.


Riservatezza e protezione dell’identità

L’identità della persona segnalante non viene rivelata a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e gestire la segnalazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

La tutela riguarda non soltanto il nominativo del segnalante, ma anche qualsiasi informazione dalla quale la sua identità possa essere ricavata, direttamente o indirettamente.

La stessa attenzione viene riservata all’identità delle persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

Tutte le informazioni vengono trattate secondo principi di necessità, proporzionalità e riservatezza.


Segnalazioni anonime

È possibile presentare una segnalazione senza indicare la propria identità, ove la piattaforma e la procedura adottata lo consentano.

Le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione quando risultano sufficientemente dettagliate e contengono elementi concreti che consentano di avviare una verifica.

Una segnalazione nominativa, tuttavia, può facilitare l’istruttoria e consentire al gestore di richiedere chiarimenti o integrazioni.

In ogni caso, è importante conservare il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma per poter seguire l’evoluzione della segnalazione e comunicare in modo riservato con il gestore.


Come viene gestita la segnalazione

La gestione delle segnalazioni è affidata a un soggetto autonomo, specificamente individuato e autorizzato.

Ricevuta la segnalazione, il gestore:

  1. rilascia un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
  2. effettua una valutazione preliminare della segnalazione;
  3. mantiene, quando necessario, le interlocuzioni con la persona segnalante;
  4. può richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive;
  5. svolge gli approfondimenti e le verifiche ritenute necessarie;
  6. fornisce un riscontro entro i termini previsti dalla normativa.

Il riscontro viene fornito, di norma, entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni successivi alla presentazione della segnalazione.

Il riscontro può riguardare:

  • l’avvenuta archiviazione;
  • le verifiche effettuate;
  • l’avvio di un approfondimento;
  • l’adozione o la proposta di misure conseguenti;
  • la trasmissione della segnalazione all’autorità competente.

Il diritto al riscontro non implica necessariamente la comunicazione di ogni dettaglio dell’istruttoria, soprattutto quando ciò possa compromettere diritti di terzi, obblighi di riservatezza o ulteriori attività di accertamento.


Protezione contro le ritorsioni

La persona che effettua una segnalazione nel rispetto delle condizioni previste dalla legge è tutelata contro qualsiasi forma di ritorsione collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.